Art. 1
(Diritto di associazione dei militari).

      1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione, è riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali.
      2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad organizzazioni di carattere sindacale formate, dirette e rappresentate da appartenenti, rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. L'adesione è libera, volontaria e individuale.
      3. Le organizzazioni sindacali o professionali formate ai sensi del presente articolo possono coordinarsi tra loro nonché aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.